Comunicato N° 65 del 19 Marzo 2012

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Nessuna irregolarità sostanziale, né violazione dell’anonimato, è stata compiuta dai Commissari dell’Università di Messina nel Concorso per l’ammissione al Corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno 2011/2012.

La Terza sezione  del Tar (Tribunale amministrativo regionale) di Catania presieduta dal dott. Calogero Ferlisi, ha respinto due ricorsi, ( 55 studenti più uno)  non ammessi al Corso di laurea, ritenendoli “privi di giuridico fondamento” e osservando che “il procedimento seguito dall’Università di Messina appare nel suo complesso corretto”.

 Il Collegio poi per quanto riguarda lo scorrimento della graduatoria per la copertura di tutti  i posti disponibili, anche quelli destinati agli extracomunitari, ha ribadito il principio e quindi il dovere dell’Università di assegnare i posti scorrendo la graduatoria ma afferma che “nessuno dei ricorrenti si colloca in graduatoria in posizione tale da potersi ragionevolmente ritenere abbia diritto allo scorrimento”. La richiesta quindi è stata rtenuta inammissibile per difetto di interesse.

Il Collegio, in una motivata sentenza (dieci pagine), facendo riferimento  ad una sentenza del Consiglio di Stato, sez V, in sede di prove di esame per l’accesso a posti di pubblico impiego osserva che “il principio dell’anonimato delle prove scritte non può essere inteso in modo tassativo e assoluto, tale da comportare l’invalidità delle prove ogni volta che sussista un’astratta possibilità di riconoscimento…

Il Tribunale nella sentenza ribadisce poi che il ricorso è da ritenersi infondato, in quanto, alla stregua degli atti acquisiti… si evince che nessuna irregolarità sostanziale (e quindi invalidante) si è verificata in relazione agli invocati principi di trasparenza e anonimato della selezione.

I giudici prendono minuziosamente in esame l’iter della consegna dei compiti, i tempi di consegna al Cineca per le correzioni, il codice identificativo del candidato che affermano la Commissione aveva il dovere (scritto in maiuscolo nel testo della sentenza)  di accertare per avere la sicurezza che ciascun candidato consegnasse il proprio compito, ossia la medesima scheda quiz ricevuta al momento del suo ingresso nella sede della prova. Tutto questo, osservano i giudici amministrativi anche per evitare episodi di fraudolenta sostituzione di schede come testimoniato dalle cronache di qualche anno addietro.

L’Università di Messina e il Ministero dell’Università sono stati difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato – sede di Catania; i ricorrenti dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, Venerita Mirabile e Luigi Morrone.

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